Nel corso del ciclo evolutivo di un'impresa può capitare che vi sia la necessità di trasformare la forma giuridica di una società. In alcuni casi, la tipologia di società non cambia. Questo vuol dire che, ad esempio, è possibile trasformare una SRL in una SPA. In ogni caso, parliamo comunque di due società di capitali. Come funziona, invece, la trasformazione da una società di persone ad una di capitali?
Innanzitutto, è bene chiarire sin da subito che quando si parla di trasformazione non ci riferiamo ad un'operazione che porta all'estinzione e alla ricostituzione ex novo di una società. Si tratta semplicemente di andare a varare una modifica dell'atto costitutivo. L'azienda, in sostanza, assume una nuova conformazione giuridica, più consola all'assetto societario e agli scopi che si intendono conseguire. Dal punto di vista normativo, si parla di trasformazione negli articoli 2498, 2499 e 2500 del Codice Civile. In questo articolo andremo a descrivere nel dettaglio la procedura da seguire in questi casi.
In primo luogo, è importante sapere che la trasformazione richiede un atto pubblico. Affinché la trasformazione possa essere deliberata è richiesto il consenso della maggior parte dei soci, in base alle quote riconosciute ad ognuno nella ripartizione degli utili. I soci che non concorrono alla decisione della trasformazione possono esercitare il diritto di recesso e, dunque, abbandonare la società.
Un elemento fondamentale affinché la trasformazione possa essere considerata legittima è la relazione di stima. Si tratta di un documento che va redatto anche nel caso in cui il patrimonio sociale sia formato soltanto da denaro.
All'interno di questa relazione dovrà emergere, in maniera palese, la consistenza patrimoniale della società. Ciò serve ad evitare una sopravvalutazione del capitale sociale, con ricadute negative per eventuali creditori oppure per i soci che in futuro decideranno di entrare in società. Inoltre, è indispensabile che il capitale sociale non risulti inferiore alla quota minima di capitale imposta per legge in base alla forma giuridica assunta in seguito alla trasformazione.
La relazione di stima deve descrivere nel dettaglio qualsiasi elemento patrimoniale, sia attivo che passivo. Al termine della relazione deve essere indicato e, dunque, identificato in maniera inequivocabile il patrimonio netto a disposizione della società. Questo vuol dire che il capitale sociale che consegue dalla trasformazione non può mai superare il patrimonio netto.
Affinché la relazione di stima sia attendibile, è necessario che l'intervallo tra la sua redazione e la data in cui viene effettuata la trasformazione sia breve. In caso contrario, si rischia di ritrovarsi con un contenuto della relazione non sufficientemente aggiornato.
La relazione di stima varia a seconda dello statuto assunto dalla società a seguito della trasformazione. Per la trasformazione in società per azioni o in società in accomandita per azioni è necessario presentare al Tribunale in cui ha sede la società l'istanza di nomina di un esperto, il quale non potrà delegare ad altre persone l'incarico, a meno che non sia presente un'apposita autorizzazione da parte del Tribunale.
Entro sei mesi dall'iscrizione della trasformazione, gli amministratori avranno il compito di controllare le valutazioni indicate nella relazione. Un'eventuale revisione si rende necessaria qualora ne sussistano i motivi.
Qualora si intenda trasformare una società di persone in una SRL, la relazione di stima va redatta da un soggetto in possesso di regolare iscrizione presso il registro dei revisori contabili o da una società di revisione regolarmente iscritta all'albo Consob.
Ogni socio ha il diritto di ricevere azioni o quote in misura proporzionale alla propria partecipazione nella società che andrà trasformata. Bisognerà, dunque, stabilire la parte di capitale della società che nasce in seguito alla trasformazione. Nell'atto costitutivo della società devono essere indicate anche le spese di trasformazione.
In un'operazione di trasformazione da società di persone a società di capitali, anche il notaio dovrà occuparsi di alcuni adempimenti. Entro un mese dalla trasformazione e dopo essersi accertato che l'operazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, il notaio provvederà all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Qualora il notaio ritenga che la trasformazione non sia stata compiuta nelle condizioni stabilite dalla normativa, entro 30 giorni provvederà a darne notizia agli amministratori. Quest'ultimi avranno a disposizione ulteriori 30 giorni di tempo per ricorrere al Tribunale. A questo punto, sarà il Tribunale a decidere, dopo aver ascoltato anche il parere del PM, se concedere o meno il via libera per l'iscrizione nel registro delle imprese.
È necessario fornire apposita comunicazione ai creditori della società, i quali potranno scegliere se liberare oppure no i soci dalle obbligazioni. In ogni caso, anche in caso di trasformazione, i soci della società trasformata continueranno ad essere responsabili illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione.
A partire dall'iscrizione nel registro imprese, la società di persone può ritenersi definitivamente trasformata in una società di capitali. Pertanto, anche i soci passeranno dalla responsabilità illimitata, tipica delle società di persone, a quella limitata, tratto distintivo delle società di capitali.
Il costo della trasformazione da una società di persone ad una di capitali non sempre è trascurabile. In primis, bisognerà tenere conto delle spese notarili, a partire dall'onorario del notaio il quale, come abbiamo visto, svolge un ruolo tutt'altro che semplice e marginale. La sua consulenza ma anche le verifiche da svolgere permettono di accertarsi della legittimità dell'operazione, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Tra le spese da sostenere sin da subito rientra anche l'imposta di registro fissa, pari a 200 euro.
Bisognerà, poi, verificare anche la forma giuridica adottata. Nella maggior parte dei casi, la trasformazione si concretizza con il passaggio, ad esempio, da una SNC o una SAS ad una SRL. Dunque, in seguito alla trasformazione, ci saranno anche delle ricadute fiscali. La SRL gode di un'aliquota fissa al 24% per quanto concerne l'IRES e al 3,9% per quanto riguarda l'IRAP. Sarà, infine, sempre il notaio a fornire indicazioni rispetto alla quota di capitale sociale da versare obbligatoriamente all'atto costitutivo.
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