La scissione è un'operazione che si oppone alla fusione. Fare una scissione significa suddividere una società in una o più imprese. La procedura viene definita economicamente neutra. Si parla di scissione totale quando l'intero patrimonio aziendale viene trasferito a due o più società beneficiarie. La scissione è, invece, parziale quando la società che si scinde attribuisce a due o più beneficiarie soltanto una porzione di patrimonio.
A seguito della scissione, potrebbero venire a costituirsi due o più società beneficiarie. Se, però, a beneficiare dell'operazione sono società già costituite ed esistente allora la scissione è per incorporazione. La scissione viene, invece, definita doppia quando contemporaneamente si scindono due società, le quali decidono di assegnare parte dei rispettivi patrimoni a vantaggio di un'unica società, già esistenti o di nuova costituzione.
Un'ulteriore e importante distinzione è tra la scissione proporzionale e la scissione non proporzionale. La scissione è generalmente proporzionale, in quanto i soci della società scissa ricevono le quote o le azioni delle società beneficiarie, nel rispetto delle percentuali di partecipazione di ogni socio al capitale sociale dell'impresa che si scinde.
Pertanto, nel momento in cui l'operazione risulterà completata, i soci della società scissa saranno, secondo le medesime proporzioni, soci anche delle società beneficiarie. Per giunta, in questo caso non vengono alterati i rapporti di potere tra i soci della società scissa. Dunque, è del tutto legittimo in questo caso parlare di scissione proporzionale.
Non sempre, però, la scissione avviene in maniera proporzionale. Si parla di scissione non proporzionale quando le quote o le azioni della società scissa vengono assegnate ai soci senza tenere conto delle percentuali di partecipazione al capitale sociale della società di origine.
All'inizio di questo articolo abbiamo specificato che la scissione è un'operazione economicamente neutra. A questo punto, viene naturale chiedersi se la neutralità venga conservata anche in caso di scissione non proporzionale. La risposta è sì, in quanto la non proporzionalità non può in alcun modo incidere sul principio di neutralità economica associato alle scissioni. Questo vuol dire che il valore economico delle partecipazioni da attribuire ai soci nelle società beneficiarie deve equivalere al valore della partecipazione detenuta nella società d'origine.
Facciamo un esempio. Poniamo che la società Alfa sia composta da due soci al 50%: Antonio e Francesco. Ad un certo punto la società si scinde nelle due società beneficiarie Beta e Gamma. In virtù della non proporzionalità della scissione, ad Antonio viene attribuito il 45% della società Beta e il 55% della società Gamma mentre a Francesco viene assegnato il 55% della società Beta e il 45% della società Gamma.
Affinché possa essere deliberata l'operazione di scissione non proporzionale, è necessario convocare l'assemblea straordinaria dei soci direttamente presso uno studio notarile. Infatti, la procedura andrà ufficializzata attraverso un atto pubblico notarile, dopo che il notaio si sarà accertato che la scissione sia stata avallata dalla maggioranza dei soci.
Esiste anche un'altra tipologia di scissione non proporzionale, definita asimmetrica. Si ha quando le quote o le azioni delle società beneficiarie vengono attribuite solo ad alcuni dei soci della società d'origine mentre agli altri soci vengono assegnate solo le azioni o le quote della società scissa.
Trattandosi di un'operazione particolare, è previsto che la scissione non proporzionale asimmetrica possa essere effettuata soltanto in presenza del consenso unanime da parte dei soci. I soci potranno esprimere il proprio consenso prima, durante o dopo l'assemblea straordinaria. In ogni caso, è sempre richiesto l'atto pubblico notarile.
Qualora non vi sia il consenso di tutti i soci rispetto al progetto di scissione non proporzionale asimmetrica, l'operazione potrebbe decadere. In alternativa, i soci potrebbero decidere di modificare il progetto di scissione, approvando un'altra tipologia di scissione, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
La scissione non proporzionale asimmetrica, ammessa dall'articolo 2506 del Codice Civile, è un'opzione che può rappresentare una buona via d'uscita qualora sorgano dei dissapori tra soci che sembrano essere insanabili. Si tratta, in buona sostanza, di un'operazione di riorganizzazione aziendale che permette una distribuzione equa del patrimonio, evitando il protrarsi di situazioni di stallo che potrebbero compromettere la continuità dell'impresa.
Del resto, ci sono innegabili vantaggi anche sotto il profilo fiscale, visto che l'operazione è neutra. Sul punto si è espressa più volte anche l'Agenzia delle Entrate, la quale ha confermato la legittimità della scissione non proporzionale asimmetrica, poiché da questa operazione non conseguono vantaggi fiscali indebiti.
Dunque, in definitiva, la scissione non proporzionale asimmetrica si rivela indispensabile per risolvere problematiche che possono sorgere tra i soci, senza mettere a repentaglio il valore aziendale venutosi a generare nel corso del tempo.
Prima di procedere ad una scissione non proporzionale, conviene sempre rivolgersi ad un notaio, professionista esperto nel diritto societario e che, dunque, sarà in grado di fornire consigli ad hoc su come muoversi. Abbiamo, infatti, visto che queste operazioni sono abbastanza delicate. Dunque, è importante agire nel rispetto della legge.
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In generale, conviene sempre confrontare due o più preventivi così da avere un quadro più chiaro delle spese notarili da affrontare. Del resto, bisogna considerare che ogni notaio gode di assoluta libertà rispetto al compenso da richiedere per i servizi offerti. Tra l'altro, il lavoro da svolgere per un'operazione di scissione non è dei più semplici. I verbali delle assemblee straordinarie delle società che prendono parte alla scissione e l'atto di scissione vanno registrati presso il Registro delle Imprese.
È utile fare un accenno anche rispetto alle imposte che è necessario pagare in caso di scissione non proporzionale. Innanzitutto, la scissione è un'operazione che non prevede applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Bisognerà, però, farsi carico dell'imposta di registro, pari a 200 euro.
Qualora la società scissa sia dotata di un patrimonio composto anche da uno o più immobili, bisognerà sostenere anche il costo dell'imposta ipotecaria (200 euro) e dell'imposta catastale (200 euro).
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