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Usufrutto quote societarie

È possibile costituire un diritto di usufrutto sulle quote o sulle azioni di una società di capitali? La risposta è sì. Questo vuol dire che è possibile separare la proprietà delle quote o delle azioni dal godimento delle stesse. In tal senso, è necessario distinguere tra la figura dell'usufruttuario e quella del nudo proprietario. Quest'ultimo è il soggetto che conserva la titolarità delle quote o delle azioni. L'usufruttuario, invece, ha il diritto di godere dei frutti economici derivanti dalle quote o azioni.


Ricordiamo, infatti, che l’usufrutto è un diritto reale che consente all’usufruttuario di godere di un bene altrui (in questo caso quote o azioni) per un periodo determinato, mantenendone integro il valore nel corso del tempo. Ma in che modo è possibile costituire un diritto di usufrutto? Bisogna attenersi a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Di conseguenza, tale diritto può essere creato in fase di costituzione della società ma anche in una fase successiva e, dunque, per trasferimento tra vivi oppure per causa di morte.


Se la società non ha provveduto all'emissione di titoli, la costituzione dell'usufrutto può avvenire attraverso un'annotazione inserita nel libro dei soci, cioè nel documento che riporta l'elenco completo dei soci che fanno parte della società. Quando, invece, le azioni sono nominative, la costituzione del vincolo di usufrutto richiede l'annotazione, oltre che sul libro dei soci, anche sul titolo azionario.


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Usufrutto sulle quote societarie: quali sono i diritti in capo all'usufruttuario?


A meno che non diversamente previsto dall'atto costitutivo, il diritto di voto sulle quote, ad esempio, di una SRL spetta all'usufruttuario. In tal senso, il nudo proprietario, cioè il socio della società, non può obbligare l'usufruttuario a compiere determinate scelte nell'esercizio del diritto di voto. Allo stesso modo, però, l'usufruttuario deve esercitare il diritto al voto evitando di danneggiare la conservazione del valore del patrimonio societario e, dunque, della quota stessa.


Sempre se non diversamente disposto all'interno dell'atto costitutivo, l'esercizio dei diritti amministrativi spetta in modo congiunto sia al nudo proprietario che all'usufruttuario. In tal senso, ci riferiamo, ad esempio, alla possibilità di prendere visione dei libri sociali.


Cosa accade, invece, in caso di modifica dello statuto legata ad un'operazione di aumento del capitale sociale? Su questo argomento va fatta una precisazione importante, distinguendo tra aumento di capitale reale e fittizio. Nel primo caso, l'aumento di capitale è a pagamento, nel senso che i soci devono effettuare dei conferimenti reali. Quando l'aumento di capitale è fittizio, vengono utilizzate riserve di utili o di capitale e, dunque, risorse già appartenenti alla società.


Si tratta di una distinzione rilevante, poiché genera delle differenze anche rispetto ai diritti dell'usufruttuario e del nudo proprietario. Se l'aumento di capitale è reale, solo il socio può sottoscriverlo e sarà sempre quest'ultimo ad esercitare la proprietà della quota acquistata. Se, invece, l'operazione è gratuita e, dunque, fittizia, il diritto di usufrutto si estende all'intera partecipazione che risulterà dall'aumento del capitale sociale. L'eventuale inserimento nello statuto di clausole che vietino l'estensione dell'usufrutto agli aumenti fittizi di capitale sociale non è ammissibile.


Allo stesso modo, è importante specificare cosa accadrebbe nel caso in cui si rendesse necessaria una riduzione del capitale. Poniamo che tale decisione sia necessaria a causa del fatto che la società ha accumulato delle perdite. In circostanze del genere, l'inevitabile calo del valore patrimoniale delle quote avrà delle ripercussioni sia sul socio che sull'usufruttuario.


Non ci sono, invece, dubbi sul fatto che il diritto agli utili spetti all'usufruttuario. È quanto stabilito dalle disposizioni presenti nel codice civile in materia di diritto di usufrutto.


Altra questione che merita un approfondimento è quella relativa ai diritti particolari. Si tratta, infatti, di diritti che vengono attribuiti ai soci tramite lo statuto societario. In linea generale, questi diritti spettano sempre al socio. Bisogna, però, analizzare la tipologia di diritto particolare attribuito al socio per ottenere risposte più precise. Se, ad esempio, trattasi di diritto agli utili, è fatta salva la disposizione che prevede che i benefici economici dello stesso spettino all'usufruttuario.


Diritto di usufrutto sulle quote societarie: quando scade e cosa accade in caso di morte dell'usufruttuario?


Nel momento in cui viene costituito un diritto di usufrutto sulle quote di una società a vantaggio di una persona fisica, è possibile prevedere una scadenza oppure un usufrutto vita natural durante. Se il diritto di usufrutto viene costituito a beneficio di una persona giuridica, la durata massima dello stesso è pari a 30 anni. Nel momento in cui l'usufruttuario viene a mancare, automaticamente il diritto di usufrutto si estingue. Questo vuol dire che tale diritto non potrà, in alcun modo, essere trasmesso per via ereditaria agli eredi dell'usufruttuario.


Quanto costa costituire il diritto di usufrutto sulle quote societarie? Il ruolo del notaio


La costituzione del diritto di usufrutto sulle quote societarie comporta inevitabilmente la necessità di sostenere delle spese. L'ammontare dei costi può cambiare in base a diversi fattori. Ad esempio, se la costituzione del diritto di usufrutto è avvenuta in modo oneroso, allora bisognerà tenere conto dell'imposta di registro, imposta di bollo, tassa di archivio e delle spese camerali.


La costituzione del diritto di usufrutto, però, potrebbe avvenire anche attraverso una donazione. In tal caso, oltre all'imposta di bollo e alle spese camerali, bisognerà tenere conto dell'imposta di donazione. L'aliquota dell'imposta di donazione varia dal 4% all'8%, a seconda del grado di parentela che esiste tra donante e donatario. Inoltre, sulle donazioni effettuate a vantaggio di coniugi e parenti in linea retta è presente una franchigia pari a 1 milione di euro. Dunque, l'imposta di donazione, in questo caso pari al 4%, verrebbe pagata solo sulla quota che eccede la franchigia. 


È presente una franchigia anche per le donazioni che avvengono tra fratelli/sorelle, in questo caso molto più bassa (100.000 euro) e con un'aliquota che sale al 6%. La franchigia sale a 1,5 milioni di euro se a beneficiare della donazione è un soggetto portatore di handicap. Per le donazioni a vantaggio di altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado l'aliquota è del 6% e non ci sono franchigie. L'aliquota sale all'8% per le donazioni effettuate tra soggetti non legati da alcuna parentela.


Ricordiamo che, nel caso in cui la costituzione del diritto di usufrutto renda necessaria una modifica dello statuto societario, ci sarà bisogno dell'intervento del notaio il quale dovrà redigere il verbale di assemblea straordinaria. Le modifiche andranno, poi, iscritte presso il Registro delle Imprese. Il compenso del notaio non può essere stabilito a priori ma varia in base a diversi fattori. In ogni caso, conviene avvalersi di una consulenza notarile e richiedere vari preventivi per avere un'idea delle spese notarili associate alla costituzione del diritto di usufrutto sulle quote societarie.

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