La fusione per incorporazione è un’operazione societaria attraverso la quale una o più società vengono assorbite da un’altra società già esistente, che ne acquisisce tutti i rapporti giuridici, i diritti e gli obblighi. A seguito della fusione, le società incorporate cessano di esistere, mentre la società incorporante conserva la propria personalità giuridica, proseguendo l’attività anche per conto delle società estinte.
Nel diritto italiano, la fusione per incorporazione si distingue dalla fusione propria (o per unione), nella quale due o più società si estinguono per dar vita a una nuova società. Nella fusione per incorporazione, invece, il fulcro dell’operazione è una società preesistente che assorbe le altre.
Dal punto di vista operativo e strategico, la fusione per incorporazione può perseguire diversi obiettivi:
L’operazione può essere omogenea, se coinvolge società dello stesso tipo (ad esempio più società di capitali), oppure eterogenea, se interessa società di natura diversa, nei limiti consentiti dalla legge. È inoltre possibile realizzare fusioni per incorporazione transfrontaliere, cioè tra società italiane e società estere, secondo le regole previste dal Codice Civile e dalla normativa europea.

La fusione per incorporazione è un’operazione societaria strutturata che si sviluppa attraverso una serie di fasi ben definite, pensate per garantire trasparenza, correttezza e tutela di tutte le parti coinvolte (soci, creditori, lavoratori).
In una prima fase preparatoria (o precontrattuale), le società coinvolte avviano le trattative nel rispetto del principio di buona fede. Generalmente viene sottoscritta una lettera d'intenti che disciplina gli obiettivi dell’operazione, le tempistiche e gli obblighi di riservatezza. Segue poi l’analisi approfondita della società da incorporare sotto il profilo legale, fiscale, contabile e finanziario, con l’obiettivo di individuare rischi, passività e opportunità.
Si passa quindi alla fase contrattuale, nella quale vengono definiti gli atti formali della fusione. In questa fase si predispone il progetto di fusione, che stabilisce modalità, effetti e decorrenza dell’operazione, e si regolano eventuali aspetti economici e patrimoniali. A seconda dei casi, possono essere previste clausole di garanzia, condizioni sospensive e meccanismi di aggiustamento dei valori.
L’operazione si conclude con la fase finale, che coincide con l’approvazione della fusione da parte degli organi societari competenti e con la stipula dell’atto di fusione davanti al notaio. Con l’iscrizione dell’atto nel Registro delle Imprese, la fusione diventa efficace: la società incorporante subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporata, che si estingue senza liquidazione.
Di seguito una tabella che sintetizza le principali fasi della fusione per incorporazione:
| Fase | Attività principali |
| Fase precontrattuale | Trattative preliminari, lettera di intenti, accordi di riservatezza, due diligence |
| Fase contrattuale | Redazione del progetto di fusione, definizione degli aspetti giuridici ed economici |
| Approvazione societaria | Delibere degli organi competenti (assemblee o organi amministrativi |
| Stipula notarile | Atto di fusione davanti al notaio |
| Iscrizione ed efficacia | Iscrizione nel Registro delle Imprese ed estinzione della società incorporata |
La fusione per incorporazione è un’operazione straordinaria che richiede una documentazione articolata, pensata per garantire trasparenza, tutela dei soci e corretto svolgimento della procedura. I documenti richiesti servono sia a descrivere nel dettaglio l’operazione sia a permettere ai soci e ai terzi di valutare gli effetti economici, patrimoniali e giuridici della fusione.
Il documento centrale dell’intera procedura è il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi delle società coinvolte. In esso vengono indicati, tra gli altri elementi, la struttura dell’operazione, le società partecipanti, la data di efficacia della fusione e gli effetti sul patrimonio e sui rapporti giuridici.
A questo si affianca la deliberazione dell’assemblea dei soci, con cui ciascuna società approva formalmente il progetto di fusione. In alcuni casi, soprattutto nelle fusioni non semplificate, l’operazione deve essere preceduta da una relazione dell’organo amministrativo, che illustra le ragioni economiche e giuridiche della fusione, e da una relazione degli esperti indipendenti, incaricati di valutare la congruità dei rapporti di cambio (quando previsti).
Dal punto di vista contabile e finanziario, è necessario mettere a disposizione una situazione patrimoniale aggiornata oppure, in alternativa, il bilancio dell’ultimo esercizio approvato. Per le società quotate nei mercati regolamentati può essere richiesta anche la relazione finanziaria semestrale, prevista dalla normativa speciale, al fine di fornire informazioni più recenti sull’andamento della società.
Infine, un ruolo fondamentale è svolto dai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione. Questi documenti consentono ai soci, ai creditori e agli altri soggetti interessati di valutare la solidità economico-finanziaria delle imprese coinvolte e gli effetti complessivi dell’operazione.
Nel loro insieme, questi documenti garantiscono che la fusione per incorporazione avvenga in modo informato, trasparente e conforme alla normativa, riducendo il rischio di contestazioni e tutelando tutte le parti coinvolte.
Le tempistiche di una fusione per incorporazione possono variare sensibilmente in base alla complessità dell’operazione, al numero di società coinvolte e alla presenza di eventuali semplificazioni previste dalla legge. In linea generale, il procedimento richiede alcuni mesi e si articola in più fasi.
Dalla redazione del progetto di fusione fino all’iscrizione dell’atto finale nel Registro delle Imprese, il tempo medio può oscillare tra 3 e 6 mesi. Una parte rilevante delle tempistiche è legata agli adempimenti informativi e ai termini di legge: ad esempio, il progetto di fusione deve essere depositato o pubblicato con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla delibera assembleare, salvo rinunce unanimi dei soci quando consentite.
Dopo l’approvazione della fusione da parte delle assemblee, è necessario attendere il cosiddetto termine per l’opposizione dei creditori, pari a 60 giorni, durante il quale l’operazione non può essere perfezionata, a meno che non ricorrano specifiche condizioni (pagamento dei creditori, garanzie o consenso). Solo al termine di questo periodo è possibile stipulare l’atto di fusione davanti al notaio e procedere alle iscrizioni finali.
In presenza di procedure semplificate – ad esempio nel caso di fusione per incorporazione di una società interamente controllata – le tempistiche possono ridursi in modo significativo, eliminando alcuni passaggi (come relazioni o delibere assembleari) e consentendo di concludere l’operazione anche in 2–3 mesi.
La fusione per incorporazione produce effetti giuridici, patrimoniali e organizzativi molto rilevanti per le società coinvolte. Dal punto di vista sostanziale, l’art. 2504-bis del Codice Civile stabilisce che la società incorporante subentra automaticamente in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni delle società incorporate, proseguendo senza soluzione di continuità tutti i rapporti giuridici preesistenti. Questo principio di successione universale riguarda non solo i rapporti contrattuali e patrimoniali, ma anche quelli processuali, inclusi eventuali contenziosi in corso.
La fusione acquista efficacia dal momento in cui viene effettuata l’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese. Nel caso di fusione per incorporazione, però, l’atto può prevedere una data di efficacia successiva, utile ad esempio per esigenze contabili, fiscali o organizzative.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la posizione dei soci. Nelle fusioni che coinvolgono società di persone o soci con responsabilità illimitata, la fusione non libera automaticamente tali soci dalle obbligazioni sorte prima della fusione, salvo che i creditori abbiano espresso il loro consenso. Questo meccanismo tutela i terzi e garantisce la continuità delle garanzie patrimoniali.
Dal punto di vista della pubblicità legale, l’iscrizione del progetto di fusione, della delibera e dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese produce effetti anche nei confronti dei terzi. In particolare, gli atti diventano opponibili ai terzi dalla data di iscrizione, salvo che la società dimostri che il terzo ne fosse già a conoscenza. Per le operazioni compiute entro i 15 giorni dalla pubblicazione, i terzi possono invece opporre la mancata conoscenza dell’atto, se provano di non aver potuto ragionevolmente esserne informati.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito la natura dell’operazione. La Corte di Cassazione (sentenza n. 8430/2016) ha precisato che la fusione per incorporazione non determina una vera e propria estinzione della società incorporata, né la nascita di un soggetto totalmente nuovo. Piuttosto, si realizza un processo di integrazione organizzativa, in cui le società partecipanti confluiscono in una struttura unitaria, mantenendo la continuità dei rapporti giuridici e dell’identità economica all’interno di un nuovo assetto.
Il costo di una fusione per incorporazione può variare sensibilmente in base alla complessità dell’operazione, al numero di società coinvolte, alla loro dimensione e alla presenza di elementi particolari (ad esempio fusioni transfrontaliere o procedure semplificate). Non esiste quindi un prezzo “standard”, ma è possibile individuare le principali voci di spesa che incidono sul costo complessivo.
Una parte rilevante dei costi è rappresentata dalle spese notarili. È vero che la parcella del notaio può variare da professionista a professionista e che, in linea teorica, è possibile confrontare più preventivi. È importante, però, chiarire che la maggior parte delle somme versate al notaio non costituisce un compenso professionale, ma riguarda imposte, tasse e diritti dovuti per legge (come l’imposta di registro, i diritti camerali e le spese di iscrizione al Registro delle Imprese). Di conseguenza, il margine di risparmio legato alla sola scelta del notaio è spesso limitato.
Oltre ai costi notarili, una fusione per incorporazione comporta generalmente:

Nella fusione per incorporazione una o più società vengono integrate in un’altra, che subentra automaticamente in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali e contrattuali. Nell’acquisizione, invece, una società acquista le quote o le azioni di un’altra, che continua a esistere come soggetto giuridico autonomo.
La fusione propria comporta l’estinzione di tutte le società partecipanti e la nascita di una nuova società. La fusione per incorporazione, invece, prevede che una società già esistente assorba le altre, mantenendo la propria personalità giuridica.
Sì. Con l’efficacia della fusione, la società incorporata si estingue e tutti i suoi diritti e obblighi si trasferiscono automaticamente alla società incorporante, senza bisogno di singoli atti di cessione.
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