Gli enti ecclesiastici sono soggetti giuridici che fanno capo alla Chiesa cattolica e che, in Italia, possono ottenere il riconoscimento civile da parte dello Stato. Questo riconoscimento consente loro di operare anche nell’ordinamento giuridico italiano, possedere beni, stipulare contratti e, in determinate condizioni, vendere immobili.
Rientrano tra gli enti ecclesiastici, ad esempio, le diocesi, le parrocchie, gli ordini e le congregazioni religiose, gli istituti di vita consacrata, le fondazioni e gli enti religiosi riconosciuti come persone giuridiche.
Dal punto di vista civile, questi enti sono equiparati alle persone giuridiche, con la particolarità di essere soggetti a una disciplina speciale. I loro beni, infatti, sono regolati dalle norme del Codice Civile ma anche da leggi specifiche che tengono conto della natura religiosa dell’ente e delle finalità di culto, assistenza o carità che esso persegue.
Un aspetto importante è che gli enti ecclesiastici dispongono di un patrimonio autonomo, distinto da quello delle persone fisiche che li amministrano. Questo patrimonio può comprendere:
Proprio la presenza di questa autonomia patrimoniale rende possibile, in linea di principio, la vendita di immobili ecclesiastici, purché l’operazione avvenga nel rispetto delle regole previste sia dal diritto civile sia dal diritto canonico.

Sì, gli enti ecclesiastici possono vendere immobili, ma non in modo libero e automatico come un privato cittadino. La vendita è ammessa, purché avvenga nel rispetto di una disciplina particolare che tiene conto della natura dell’ente e della funzione del bene.
Dal punto di vista del diritto civile, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono titolari di diritti patrimoniali e possono quindi acquistare e alienare beni immobili. Questa facoltà, però, è subordinata all’osservanza delle norme speciali che regolano gli enti religiosi e, soprattutto, al rispetto delle regole del diritto canonico.
È proprio questo il punto centrale: la vendita di un immobile ecclesiastico deve essere valida sia per l’ordinamento civile sia per quello canonico. In mancanza di uno dei due requisiti, l’operazione può risultare inefficace o addirittura nulla, con conseguenze rilevanti anche per l’acquirente. In linea generale, la vendita è possibile quando:
La possibilità di vendere un immobile appartenente a un ente ecclesiastico dipende principalmente dalla destinazione del bene e dai vincoli che lo caratterizzano. Non tutti gli immobili ecclesiastici sono infatti soggetti allo stesso regime: alcuni possono essere alienati con maggiore semplicità, altri richiedono procedure più complesse e autorizzazioni aggiuntive.
| Tipologia di immobile | Vendibilità e limiti |
| Immobili non destinati al culto | Generalmente vendibili, previa autorizzazione canonica in base al valore del bene |
| Immobili strumentali o patrimoniali | Vendibili se la vendita è giustificata e coerente con le finalità dell’ente |
| Immobili destinati al culto (chiese, cappelle) | Vendibili solo dopo la cessazione formale della destinazione al culto e nel rispetto di norme speciali |
| Immobili di interesse storico o artistico | Vendibili, ma soggetti a controlli civili, autorizzazioni specifiche e possibile diritto di prelazione |
| Immobili vincolati come beni culturali | Vendita subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente e a obblighi di notifica |
La vendita di immobili degli enti ecclesiastici è subordinata all’ottenimento di specifiche autorizzazioni, che variano in base al valore del bene e alla sua natura. Si tratta di uno degli aspetti più delicati dell’intera procedura, perché la mancanza delle autorizzazioni richieste può rendere la vendita inefficace o addirittura nulla, anche se formalmente stipulata davanti al notaio.
In generale, l’alienazione deve essere conforme sia al diritto civile sia al diritto canonico, secondo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dalla normativa italiana sugli enti ecclesiastici.
| Autorizzazioni canoniche | Autorizzazioni civili |
| Licenza dell’Ordinario diocesano (Vescovo) per beni di valore contenuto | Applicazione delle norme del diritto civile sugli atti di alienazione |
| Consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori per beni di valore intermedio | Verifica dell’interesse culturale se l’immobile ha più di 70 anni |
| Autorizzazione della Santa Sede per beni di valore elevato o di particolare rilevanza | Autorizzazione all’alienazione da parte dell’autorità competente per i beni culturali |
| Presupposto della giusta causa (esigenze economiche, impossibilità di utilizzo, costi eccessivi) | Denuncia dell’atto e possibile esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato o di enti pubblici |
| Perizia di stima del bene e destinazione prudente dei proventi | Obblighi di comunicazione e rispetto dei vincoli di destinazione |
La procedura di vendita di un immobile appartenente a un ente ecclesiastico segue un iter articolato, che deve garantire il rispetto sia delle norme canoniche sia di quelle civili. Ogni fase è funzionale a rendere l’operazione valida, trasparente e tutelante per tutte le parti coinvolte. In sintesi, la vendita si articola nei seguenti passaggi principali:
Nella vendita di immobili degli enti ecclesiastici, il notaio svolge un ruolo importante, che va ben oltre la semplice redazione dell’atto di compravendita. In questo tipo di operazioni, infatti, il notaio è chiamato a garantire la piena regolarità giuridica della vendita, tutelando sia l’ente venditore sia l’acquirente. In particolare, il notaio ha il compito di:
La vendita di immobili ecclesiastici presenta profili di rischio più elevati rispetto a una compravendita ordinaria, soprattutto quando non vengono rispettate tutte le procedure e le autorizzazioni previste. Si tratta di criticità che possono incidere direttamente sulla validità dell’atto e sulla posizione dell’acquirente. I principali rischi da considerare sono i seguenti:
La vendita di immobili da parte di enti ecclesiastici è soggetta, sotto il profilo fiscale, alle regole previste dall’ordinamento tributario italiano, con alcune particolarità legate alla natura dell’ente e alla tipologia del bene.
In linea generale, l’ente ecclesiastico, in quanto persona giuridica civilmente riconosciuta, è tenuto al rispetto degli obblighi fiscali connessi alla compravendita immobiliare, analogamente a quanto avviene per altri soggetti non commerciali. In particolare:
Considerata la complessità della materia e le possibili variabili fiscali, è sempre consigliabile valutare preventivamente il regime applicabile, anche con il supporto di professionisti, per evitare errori o oneri imprevisti.
La vendita o l’acquisto di un immobile appartenente a un ente ecclesiastico richiede particolare attenzione, data la complessità delle norme coinvolte e i rischi connessi a eventuali irregolarità. Per tutelarsi efficacemente è fondamentale adottare alcune cautele essenziali, in particolare:
In conclusione, una verifica preventiva accurata e il rispetto delle procedure previste rappresentano il modo più efficace per garantire una compravendita valida, sicura e conforme alla normativa vigente.

No. La vendita è possibile solo nel rispetto delle autorizzazioni canoniche e civili previste dalla legge; in mancanza, l’atto può essere invalido.
La vendita può essere nulla o inefficace, anche se stipulata davanti al notaio, con gravi conseguenze per l’ente e per l’acquirente.
Il notaio verifica la legittimazione dell’ente e la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie, sia canoniche sia civili.
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