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Vendita immobili enti ecclesiastici: cos'è e come avviene?


Chi sono gli enti ecclesiastici?


Gli enti ecclesiastici sono soggetti giuridici che fanno capo alla Chiesa cattolica e che, in Italia, possono ottenere il riconoscimento civile da parte dello Stato. Questo riconoscimento consente loro di operare anche nell’ordinamento giuridico italiano, possedere beni, stipulare contratti e, in determinate condizioni, vendere immobili.


Rientrano tra gli enti ecclesiastici, ad esempio, le diocesi, le parrocchie, gli ordini e le congregazioni religiose, gli istituti di vita consacrata, le fondazioni e gli enti religiosi riconosciuti come persone giuridiche.


Dal punto di vista civile, questi enti sono equiparati alle persone giuridiche, con la particolarità di essere soggetti a una disciplina speciale. I loro beni, infatti, sono regolati dalle norme del Codice Civile ma anche da leggi specifiche che tengono conto della natura religiosa dell’ente e delle finalità di culto, assistenza o carità che esso persegue.


Un aspetto importante è che gli enti ecclesiastici dispongono di un patrimonio autonomo, distinto da quello delle persone fisiche che li amministrano. Questo patrimonio può comprendere:


  • Edifici di culto;
  • Immobili ad uso abitativo o commerciale;
  • Terreni;
  • Beni di interesse storico o artistico.


Proprio la presenza di questa autonomia patrimoniale rende possibile, in linea di principio, la vendita di immobili ecclesiastici, purché l’operazione avvenga nel rispetto delle regole previste sia dal diritto civile sia dal diritto canonico.


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Gli enti ecclesiastici possono vendere immobili?


Sì, gli enti ecclesiastici possono vendere immobili, ma non in modo libero e automatico come un privato cittadino. La vendita è ammessa, purché avvenga nel rispetto di una disciplina particolare che tiene conto della natura dell’ente e della funzione del bene.


Dal punto di vista del diritto civile, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono titolari di diritti patrimoniali e possono quindi acquistare e alienare beni immobili. Questa facoltà, però, è subordinata all’osservanza delle norme speciali che regolano gli enti religiosi e, soprattutto, al rispetto delle regole del diritto canonico.


È proprio questo il punto centrale: la vendita di un immobile ecclesiastico deve essere valida sia per l’ordinamento civile sia per quello canonico. In mancanza di uno dei due requisiti, l’operazione può risultare inefficace o addirittura nulla, con conseguenze rilevanti anche per l’acquirente. In linea generale, la vendita è possibile quando:


  • L’immobile non è più necessario alle finalità di culto o pastorali dell’ente;
  • L’ente ha una giusta causa per alienare il bene (ad esempio difficoltà economiche, costi di manutenzione eccessivi, riorganizzazione del patrimonio);
  • Vengono ottenute le autorizzazioni richieste dalle autorità ecclesiastiche competenti;
  • Sono rispettate le eventuali limitazioni di legge, soprattutto in presenza di beni di interesse storico o artistico.


Quali immobili possono essere venduti?


La possibilità di vendere un immobile appartenente a un ente ecclesiastico dipende principalmente dalla destinazione del bene e dai vincoli che lo caratterizzano. Non tutti gli immobili ecclesiastici sono infatti soggetti allo stesso regime: alcuni possono essere alienati con maggiore semplicità, altri richiedono procedure più complesse e autorizzazioni aggiuntive.


Tipologia di immobileVendibilità e limiti
Immobili non destinati al cultoGeneralmente vendibili, previa autorizzazione canonica in base al valore del bene
Immobili strumentali o patrimonialiVendibili se la vendita è giustificata e coerente con le finalità dell’ente
Immobili destinati al culto (chiese, cappelle)Vendibili solo dopo la cessazione formale della destinazione al culto e nel rispetto di norme speciali
Immobili di interesse storico o artisticoVendibili, ma soggetti a controlli civili, autorizzazioni specifiche e possibile diritto di prelazione
Immobili vincolati come beni culturaliVendita subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente e a obblighi di notifica


Quali autorizzazioni servono?


La vendita di immobili degli enti ecclesiastici è subordinata all’ottenimento di specifiche autorizzazioni, che variano in base al valore del bene e alla sua natura. Si tratta di uno degli aspetti più delicati dell’intera procedura, perché la mancanza delle autorizzazioni richieste può rendere la vendita inefficace o addirittura nulla, anche se formalmente stipulata davanti al notaio.


In generale, l’alienazione deve essere conforme sia al diritto civile sia al diritto canonico, secondo quanto previsto dal Codice di Diritto Canonico e dalla normativa italiana sugli enti ecclesiastici.


Autorizzazioni canonicheAutorizzazioni civili
Licenza dell’Ordinario diocesano (Vescovo) per beni di valore contenutoApplicazione delle norme del diritto civile sugli atti di alienazione
Consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori per beni di valore intermedioVerifica dell’interesse culturale se l’immobile ha più di 70 anni
Autorizzazione della Santa Sede per beni di valore elevato o di particolare rilevanzaAutorizzazione all’alienazione da parte dell’autorità competente per i beni culturali
Presupposto della giusta causa (esigenze economiche, impossibilità di utilizzo, costi eccessivi)Denuncia dell’atto e possibile esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato o di enti pubblici
Perizia di stima del bene e destinazione prudente dei proventiObblighi di comunicazione e rispetto dei vincoli di destinazione


Come si svolge la procedura di vendita?


La procedura di vendita di un immobile appartenente a un ente ecclesiastico segue un iter articolato, che deve garantire il rispetto sia delle norme canoniche sia di quelle civili. Ogni fase è funzionale a rendere l’operazione valida, trasparente e tutelante per tutte le parti coinvolte. In sintesi, la vendita si articola nei seguenti passaggi principali:


  • Decisione dell’ente ecclesiastico. L’organo competente dell’ente (ad esempio il Consiglio per gli Affari Economici o altro organo previsto dallo statuto) delibera la volontà di alienare l’immobile, indicando le motivazioni che giustificano la vendita;
  • Perizia di stima dell’immobile. Viene redatta una perizia da professionisti qualificati per determinare il valore del bene. La stima è un presupposto essenziale per ottenere le autorizzazioni canoniche e per garantire la correttezza dell’operazione;
  • Richiesta delle autorizzazioni canoniche. L’ente presenta la domanda all’autorità ecclesiastica competente (Vescovo, organi diocesani o Santa Sede, a seconda dei casi), allegando la documentazione richiesta e dimostrando l’esistenza di una giusta causa;
  • Verifica delle autorizzazioni civili (se necessarie). Se l’immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o culturali, vengono avviate le procedure previste dalla normativa civile, inclusa l’eventuale autorizzazione all’alienazione e la gestione del diritto di prelazione;
  • Ottenimento di tutte le autorizzazioni. Solo dopo il rilascio di tutte le licenze canoniche e civili la vendita può proseguire. Questo passaggio è fondamentale per evitare future contestazioni o nullità dell’atto;
  • Stipula dell’atto notarile di compravendita. La vendita viene formalizzata mediante atto notarile, con il quale si trasferisce la proprietà dell’immobile all’acquirente secondo le condizioni concordate;
  • Adempimenti successivi. L’atto viene registrato e trascritto nei registri immobiliari; se previsto, viene effettuata la comunicazione alle autorità competenti per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione.


Qual è il ruolo del notaio nella vendita di immobili degli enti ecclesiastici?


Nella vendita di immobili degli enti ecclesiastici, il notaio svolge un ruolo importante, che va ben oltre la semplice redazione dell’atto di compravendita. In questo tipo di operazioni, infatti, il notaio è chiamato a garantire la piena regolarità giuridica della vendita, tutelando sia l’ente venditore sia l’acquirente. In particolare, il notaio ha il compito di:


  • Verificare la legittimazione dell’ente ecclesiastico, accertandosi che l’ente sia civilmente riconosciuto e che il soggetto che agisce in suo nome abbia i poteri necessari secondo lo statuto e le risultanze dei registri pubblici;
  • Controllare l’esistenza e la validità delle autorizzazioni canoniche;
  • Accertare il rispetto delle autorizzazioni civili nonché il corretto assolvimento degli obblighi di comunicazione e prelazione;
  • Valutare la validità complessiva dell’operazione. La mancanza anche di una sola autorizzazione può comportare la nullità dell’atto. Il notaio ha quindi il dovere di rifiutare la stipula qualora rilevi irregolarità che compromettano la validità della vendita;
  • Redigere e stipulare l’atto notarile;
  • Curare gli adempimenti successivi, provvedendo alla registrazione, alla trascrizione nei registri immobiliari e, se necessario, alla comunicazione alle autorità competenti per l’eventuale esercizio del diritto di prelazione.


Quali sono i rischi nella vendita di immobili ecclesiastici?


La vendita di immobili ecclesiastici presenta profili di rischio più elevati rispetto a una compravendita ordinaria, soprattutto quando non vengono rispettate tutte le procedure e le autorizzazioni previste. Si tratta di criticità che possono incidere direttamente sulla validità dell’atto e sulla posizione dell’acquirente. I principali rischi da considerare sono i seguenti:


  • Nullità o inefficacia della vendita. La mancanza delle necessarie autorizzazioni canoniche o civili può rendere l’atto nullo o privo di effetti giuridici, anche se stipulato davanti al notaio;
  • Invalidità delle autorizzazioni. Autorizzazioni rilasciate da un’autorità non competente o incomplete possono essere contestate, con conseguenze dirette sulla legittimità dell’operazione;
  • Violazione dei vincoli di destinazione. Gli immobili destinati al culto non possono perdere tale destinazione se non nel rispetto delle norme previste. Una vendita che non tenga conto di questi vincoli può risultare irregolare;
  • Esercizio del diritto di prelazione. In presenza di immobili di interesse culturale, lo Stato o altri enti pubblici possono esercitare il diritto di prelazione, subentrando all’acquirente alle stesse condizioni pattuite;
  • Contenziosi successivi. Errori procedurali o carenze documentali possono dare origine a controversie giudiziarie lunghe e onerose, con ripercussioni economiche rilevanti.
  • Rischi per l’acquirente. Chi acquista un immobile ecclesiastico senza adeguate verifiche può trovarsi proprietario di un bene difficilmente utilizzabile o soggetto a vincoli non considerati in fase di acquisto.


Vendita di immobili ecclesiastici: il regime fiscale


La vendita di immobili da parte di enti ecclesiastici è soggetta, sotto il profilo fiscale, alle regole previste dall’ordinamento tributario italiano, con alcune particolarità legate alla natura dell’ente e alla tipologia del bene.


In linea generale, l’ente ecclesiastico, in quanto persona giuridica civilmente riconosciuta, è tenuto al rispetto degli obblighi fiscali connessi alla compravendita immobiliare, analogamente a quanto avviene per altri soggetti non commerciali. In particolare:


  • Imposte indirette sulla compravendita. La vendita è soggetta alle ordinarie imposte previste per gli atti immobiliari (imposta di registro, ipotecaria e catastale), con applicazione delle aliquote e dei criteri stabiliti dalla legge in base alla natura dell’immobile e alla qualifica dell’acquirente;
  • IVA o imposta di registro. A seconda dei casi, l’operazione può essere soggetta a IVA oppure a imposta di registro. La distinzione dipende, tra l’altro, dalla natura dell’ente venditore e dall’eventuale carattere commerciale dell’operazione;
  • Tassazione delle eventuali plusvalenze. In determinate ipotesi, la vendita può generare una plusvalenza fiscalmente rilevante, che deve essere valutata caso per caso in base alla normativa vigente e alla destinazione del bene;
  • Nessuna esenzione automatica. Il fatto che il venditore sia un ente ecclesiastico non comporta automaticamente agevolazioni fiscali sulla vendita dell’immobile, salvo specifiche previsioni di legge.


Considerata la complessità della materia e le possibili variabili fiscali, è sempre consigliabile valutare preventivamente il regime applicabile, anche con il supporto di professionisti, per evitare errori o oneri imprevisti.


Come tutelarsi nell’acquisto o nella vendita?


La vendita o l’acquisto di un immobile appartenente a un ente ecclesiastico richiede particolare attenzione, data la complessità delle norme coinvolte e i rischi connessi a eventuali irregolarità. Per tutelarsi efficacemente è fondamentale adottare alcune cautele essenziali, in particolare:


  • Verificare la natura dell’ente e del bene. Accertare che l’ente sia civilmente riconosciuto e comprendere se l’immobile sia destinato al culto, strumentale o soggetto a vincoli storico-artistici;
  • Controllare tutte le autorizzazioni necessarie. Assicurarsi che siano state ottenute le licenze canoniche e le eventuali autorizzazioni civili richieste dalla legge, prima della stipula dell’atto;
  • Affidarsi a professionisti qualificati. Il coinvolgimento di un notaio, affiancato se necessario da consulenti legali o fiscali, è fondamentale per prevenire errori che potrebbero compromettere la validità dell’operazione;
  • Valutare attentamente i vincoli e gli obblighi futuri. È importante conoscere eventuali limiti di destinazione o diritti di prelazione che potrebbero incidere sull’utilizzo dell’immobile dopo l’acquisto;
  • Evitare soluzioni affrettate o informali. Data la delicatezza della materia, ogni fase dell’operazione dovrebbe essere affrontata con un approccio prudente e documentato.


In conclusione, una verifica preventiva accurata e il rispetto delle procedure previste rappresentano il modo più efficace per garantire una compravendita valida, sicura e conforme alla normativa vigente.




Domande frequenti


Un ente ecclesiastico può vendere liberamente un immobile?


No. La vendita è possibile solo nel rispetto delle autorizzazioni canoniche e civili previste dalla legge; in mancanza, l’atto può essere invalido.


Cosa succede se manca un’autorizzazione?


La vendita può essere nulla o inefficace, anche se stipulata davanti al notaio, con gravi conseguenze per l’ente e per l’acquirente.


Chi controlla la regolarità della vendita?


Il notaio verifica la legittimazione dell’ente e la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie, sia canoniche sia civili.

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