L'assicurazione sulla vita è una tipologia di polizza molto frequente. Chi la sottoscrive è tenuto a nominare un beneficiario, cioè un soggetto al quale spetterà l'indennizzo nel caso in cui l'assicurato dovesse venire a mancare. Diventa importante se e che tipo di rapporto viene a crearsi tra il testamento e, dunque, tutto ciò che attiene alle questioni ereditarie e l'assicurazione sulla vita.
In linea generale, chi sottoscrive una polizza vita può scegliere liberamente il beneficiario della stessa. Questo vuol dire che potrebbe essere indicato anche un soggetto diverso da un legittimo erede. Dunque, non ci sono particolari vincoli al riguardo. Anzi, l'assicuratore potrebbe anche decidere di modificare, nel corso del tempo, il nome del beneficiario.
Ci si chiede, a tal proposito, se chi fa testamento sia tenuto a dare, tramite lo stesso, specifiche disposizioni testamentarie sulla polizza vita. La risposta è no, non c'è alcun bisogno di fare riferimento all'assicurazione nel testamento. Il motivo è presto detto. La polizza non fa parte del patrimonio del testatore. Trattasi di un semplice contratto tra una compagnia assicurativa o una banca e l'assicurato.
Di contro, all'interno del testamento il testatore può legittimamente indicare il beneficiario della polizza vita. Chiaramente, non si tratta di un obbligo e non è questo l'unico modo per indicare il beneficiario dell'assicurazione. Lo si può fare al momento della stipula del contratto assicurativo oppure in un momento successivo, tramite dichiarazione da trasmettere all'assicuratore.
Se ci focalizziamo sul beneficiario di un'assicurazione sulla vita e di una disposizione testamentaria non potremmo fare a meno di notare la presenza di alcuni aspetti in comune. Sia il beneficiario che l'erede ottengono un vantaggio tangibile da un soggetto che non è più in vita. Anzi, è proprio la morte del testatore o del contraente della polizza che fa sorgere il diritto di accesso al bene.
L'aspetto che differenzia testamento e polizza sulla vita riguarda l'origine del bene. In caso di assicurazione sulla vita, è la compagnia assicurativa a riconoscere un indennizzo al beneficiario. In caso di testamento, invece, il bene che viene ereditato proviene direttamente dal testatore cioè fa parte del patrimonio di quest'ultimo. Invece, come specificato poc'anzi, l'assicurazione non è qualcosa che fa parte del patrimonio di chi l'ha sottoscritta e, dunque, non è un bene che ricade nell'eredità di chi fa testamento.
Anzi, quando si parla dei costi associati alle successioni, la polizza sulla vita, così come le donazioni, rappresenta una delle strategie che è possibile mettere in atto per risparmiare sulle tasse che potrebbe essere necessario pagare all'Agenzia delle Entrate in fase di invio della dichiarazione di successione.
Sulla questione relativa al rapporto tra polizza sulla vita e testamento si è espressa nel 2021 anche la Cassazione. In particolare, la Cassazione si è trovata a prendere una decisione relativa al caso in cui i beneficiari della polizza siano anche eredi e il testamento venga redatto successivamente alla stipula del contratto assicurativo. L'orientamento a cui abbiamo poc'anzi accennato è stato confermato. La Cassazione, infatti, ha stabilito che assicurazione e testamento sono slegati.
Nel caso specifico, il soggetto che aveva sottoscritto la polizza assicurativa aveva indicato come beneficiari un fratello e quattro nipoti. La compagnia assicurativa ha provveduto a liquidare, in seguito alla morte dell'assicurato, l'indennizzo in parti uguali. Secondo la Cassazione, il comportamento assunto dalla società assicurativa è stato corretto poiché è stato applicato alla lettera quanto disposto dal contratto assicurativo.
Sarebbe, invece, stato errato suddividere l'indennizzo applicando le norme in materia di successione, poiché in tal modo il fratello avrebbe beneficiato di un importo maggiore o meglio del 50% dell'indennizzo e i quattro nipoti avrebbero dovuto suddividere in parti uguali il restante 50%. Invece, la suddivisione effettuata dalla compagnia assicurativa ha, di fatto, riconosciuto il 20% dell'indennizzo ad ogni beneficiario. Dunque, la Cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che l'assicurato, successivamente alla stipula del contratto assicurativo e alla designazione dei beneficiari, abbia redatto testamento e indicato il proprio fratello come unico erede.
L'unica eccezione riguarda il caso in cui il testatore, all'interno del testamento, provveda espressamente a revocare l'originario beneficiario della polizza e a designare un nuovo beneficiario. Solo in questo caso, il nuovo beneficiario ha diritto a riscuotere per intero l'indennizzo della polizza vita. Al contrario, se nel testamento il testatore si limita a nominare i propri eredi senza fare alcun riferimento alla polizza e se nel contratto assicurativo sono stati designati come beneficiari dell'assicurazione gli eredi, l'indennizzo andrà comunque suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.
Cosa accade, invece, se il beneficiario del contratto assicurativo è un soggetto che non fa parte degli eredi del de cuius? Il beneficiario potrà accedere all'indennizzo erogato dall'assicuratore ma non acquisirà alcun diritto a partecipare all'eredità del testatore.
In Italia lo strumento del testamento non è ancora utilizzato in misura massiccia. Invece, sarebbe importante preoccuparsi anzitempo della questione attraverso la cosiddetta pianificazione successoria. A tale scopo, potrebbe essere fondamentale avvalersi della consulenza di un notaio, il quale si occuperà di valutare la massa ereditaria del testatore e di fornire i giusti consigli per un'oculata ripartizione dei beni, nel rispetto delle volontà di chi intende fare testamento e, al tempo stesso, delle disposizioni vigenti in materia.
Tra l'altro, nulla esclude che il testamento possa essere soggetto a una o più modifiche nel corso del tempo. Lo stesso vale anche per i beneficiari della polizza vita. Insomma, la cosa migliore da fare è agire in anticipo, stare sempre sul pezzo ed essere pronti a rivedere in qualsiasi momento il contenuto del testamento, qualora le circostanze dovessero richiederlo.
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