La cessione delle quote societarie può prevedere diverse modalità, anche in base al fatto che la vendita riguardi una società di persone o una società di capitali. La legge ammette la possibilità di cedere le quote tramite donazione oppure attraverso un patto di famiglia. Allo stesso modo, è possibile inserire, negli statuti delle società, clausole o disposizioni che vadano a limitare la libera circolazione delle partecipazioni.
Esiste un'altra interessante opportunità che sarà oggetto di questo articolo: le partecipazioni sociali a tempo. Si può acquistare una partecipazione sociale per un limitato periodo di tempo? È questa la domanda alla quale cercheremo di rispondere.
L'emissione di partecipazioni a tempo è considerata legittima, indipendentemente dal fatto che esse siano rappresentate o meno da azioni. Inoltre, c'è assoluta libertà nella determinazione del valore di liquidazione della partecipazione.
In passato, tale opzione non era percorribile. Oggigiorno, però, si è compreso che uno strumento del genere può rappresentare un'ottima opportunità sia per l'imprenditore che per l'impresa. L'imprenditore evita il rischio di rimanere ingabbiato nella società mentre l'impresa può raccogliere i capitali investiti dal socio entrante. Tra l'altro, nel momento in cui la partecipazione sociale scade, il socio maturerà ugualmente il diritto alla liquidazione.
Sebbene non vi sia un articolo specifico del nostro ordinamento dedicato al tema delle partecipazioni sociali a tempo, ci sono diversi indici normativi dai quali si può intuire la totale legittimità rispetto all'impiego di questo strumento.
Un primo importante riferimento si trova nell'articolo 2437 del Codice Civile, nel quale si parla del diritto di recesso del socio. Addirittura, se la compagine societaria è a tempo indeterminato, il socio può recedere dalla sua partecipazione anche senza giusta causa, a patto di fornire agli altri soci un preavviso non inferiore ai 180 giorni.
Ci si chiede, inoltre, in che modo possa essere determinata la scadenza della partecipazione. In tal senso, sono due le strade percorribili. La prima strada porta a legare la scadenza ad un preciso giorno del calendario. La seconda, invece, consente di determinare la scadenza "per relationem" cioè facendo riferimento ad una fonte esterna, come ad esempio la data di raggiungimento dell'età pensionistica da parte del socio.
La risposta è no. Al netto dell'assenza di riferimenti specifici in materia, sembra comunque naturale dedurre che la quota di partecipazione a tempo non possa essere venduta né ad un altro socio né a terzi né tantomeno acquistata dalla società.
Il punto è che, al raggiungimento della scadenza o al verificarsi dell'evento che la determina, quella partecipazione, di fatto, non esiste più. Se esistesse si tratterebbe di una partecipazione ordinaria e, dunque, non avrebbe più senso parlare di partecipazione a tempo.
Pertanto, alla scadenza della partecipazione, la liquidazione coinciderà inevitabilmente con la riduzione del capitale sociale. A quel punto, nulla vieterà agli altri soci di acquistare delle azioni, differenti però dalla partecipazione scaduta.
Occhio, però, ad un importante aspetto: lo statuto societario potrebbe anche prevedere che, nel momento in cui la partecipazione raggiunga la sua naturale scadenza, la stessa non venga annullata ma offerta agli altri soci, a terzi oppure ad uno specifico socio. Solo in questi casi, dunque, la partecipazione a tempo, di fatto, verrebbe convertita in una partecipazione ordinaria.
No, partecipazioni a tempo e diritto di recesso non sono la stessa cosa. Il diritto di recesso si ha quando il socio matura la decisione di voler lasciare la società di cui fa parte. La partecipazione sociale a tempo, invece, di per sé prevede una sua naturale scadenza, al verificarsi della quale il socio non avrà bisogno di comunicare la volontà di abbandonare la società. Il rapporto sociale, dunque, in caso di partecipazione a tempo, si scioglie in via automatica.
Abbiamo poc'anzi spiegato che la partecipazione sociale a tempo può essere considerata relativamente meno rischiosa per il socio che la acquista. Chiaramente, i rischi non possono essere del tutto annullati. Se è vero che il valore di liquidazione della quota possa essere prestabilito, è altrettanto lecito pensare che lo stesso possa essere determinato anche in una fase successiva, a seconda ad esempio dell'andamento della società.
Tra l'altro, fino a quando viene rivestita la carica di socio, eventuali perdite accumulate dalla società ricadono comunque anche su colui che ha acquistato la partecipazione a tempo. Dunque, non si può escludere a priori la possibilità che, al momento della scadenza della partecipazione, il socio si ritrovi a ricevere una liquidazione di valore addirittura più basso in confronto al capitale inizialmente investito.
Sul tema si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, allo scopo di chiarire i dubbi sorti in merito al trattamento, sotto il profilo fiscale, delle partecipazioni sociali a tempo. Per la parte che supera il valore fiscale della partecipazione, si applicano le disposizioni in materia di utili da partecipazione.
Ciò vuol dire che se il socio che acquista una partecipazione a tempo viene liquidato con una cifra maggiore rispetto alla quota di partecipazione, l'utile ricavato è soggetto ad applicazione dell'imposta del 26% relativa ai redditi di capitali lordi.
L'acquisto di una partecipazione sociale a tempo può essere effettuato anche alla presenza del notaio, soprattutto nel caso in cui tale ipotesi non sia stata contemplata nello statuto societario e sia, dunque, necessario provvedere ad una modifica dello stesso.
La redazione dell'atto pubblico permette, tra l'altro, di stabilire anche le condizioni relative alla durata della partecipazione ma anche aspetti come la liquidazione della quota.
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