Revocare un testamento significa annullare, in tutto o in parte, le disposizioni testamentarie precedentemente redatte. In altre parole, il testatore decide di ritirare o modificare le proprie volontà espresse nel testamento, rendendo inefficaci le clausole revocate.
La revoca può riguardare l’intero testamento o soltanto alcune disposizioni specifiche e può essere espressa attraverso un nuovo testamento, un atto formale davanti al notaio o, in certi casi, anche con un gesto materiale, come la distruzione del documento olografo. Il principio fondamentale è che la revoca riflette sempre una nuova volontà del testatore, la quale prevale su quella manifestata in precedenza.
La revocabilità è una caratteristica essenziale del testamento ed è prevista espressamente dal Codice Civile italiano. Il testamento, infatti, è un atto personale, unilaterale e “mortis causa”, ossia produce effetti solo dopo la morte del testatore. Proprio per questo motivo, la legge garantisce al testatore la massima libertà di modificare o annullare in qualsiasi momento le proprie disposizioni, finché è in vita e pienamente capace di intendere e di volere.
Qualsiasi clausola che limiti o impedisca la possibilità di revocare il testamento è considerata nulla, poiché contraria alla natura stessa dell’atto (articolo 679 del Codice Civile). La revocabilità del testamento tutela quindi il diritto del testatore di adattare le proprie volontà alle mutate circostanze personali, familiari o patrimoniali.
Il potere di revocare un testamento spetta esclusivamente al testatore. Nessun altro soggetto – nemmeno gli eredi, i legatari o il notaio – può modificare o annullare le disposizioni testamentarie. La revoca è valida solo se proviene direttamente dalla persona che ha redatto il testamento e se viene effettuata nelle forme previste dalla legge.
Inoltre, il testatore può revocare il proprio testamento più volte nel corso della vita: la revoca più recente annulla automaticamente le precedenti, salvo che non venga a sua volta revocata con un nuovo atto. La legge italiana, dunque, assicura che la volontà finale del testatore sia sempre quella più recente.
Il testamento può essere revocato in qualsiasi momento prima della morte del testatore, purché questi sia capace di intendere e di volere. La legge italiana tutela questo diritto, prevedendo che non sia ammessa alcuna rinuncia preventiva alla facoltà di revoca. In altre parole, un patto con cui il testatore si impegna fin d’ora a non modificare o revocare le sue disposizioni è nullo.
Il testamento, come spiegato in precedenza, è considerato un atto “mortis causa”; pertanto finché il testatore è in vita, le sue volontà possono essere cambiate mediante revoca o modifica.
La revoca del testamento può avvenire con modalità espresse, tacite o per cause legali. Le forme consentite sono tassative, cioè la legge stabilisce in quali casi e con quali modalità la revoca è valida. Ecco una tabella riepilogativa delle principali modalità di revoca:
Modalità di revoca | Descrizione/Effetto |
Revoca espressa | Il testatore manifesta esplicitamente la volontà di revocare (in totalità o parzialmente), mediante un nuovo testamento o un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni (art. 680 c.c.). |
Revoca tacita o implicita / per atti incompatibili | Si realizza quando il testatore compie un atto incompatibile con il precedente testamento (ad esempio un testamento posteriore che contiene disposizioni contrarie — art. 682 c.c.), oppure distrugge, lacerare o cancella il testamento olografo (art. 684 c.c.), oppure ritira il testamento segreto (art. 685 c.c.) o aliena un bene oggetto di legato (art. 686 c.c.). |
Ecco alcune importanti precisazioni su questo argomento:
Il costo della revoca dipende dalla modalità con cui essa viene posta in essere. In alcuni casi, non è previsto alcun costo; in altri, possono intervenire oneri notarili e spese accessorie.
Se la revoca consiste nel distruggere o cancellare il testamento olografo, non occorre sostenere alcun costo notarile né versare tributi, poiché si tratta di un atto materiale del testatore. Se si compila un nuovo testamento senza ricorrere al notaio (nei casi in cui è ammesso), il costo può essere molto basso o nullo.
Se la revoca è espressa mediante atto pubblico notarile, occorrerà farsi carico degli onorari del notaio e delle normali imposte di registrazione o diritti ipotecari / catastali (se l’atto comporta anche trasferimenti di beni, come nel caso di una divisione ereditaria).
L’entità del costo dipende dalla complessità dell’atto, dal valore del patrimonio e dalle tariffe applicate dal notaio. Per ulteriori informazioni puoi inviare una richiesta di preventivo notarile su Prezzinotaio.it, sito che ti aiuta ad ottenere un preventivo per un notaio online in breve tempo e senza impegno.
Modalità di revoca | Costi indicativi |
Distruzione o cancellazione del testamento olografo | Nessun costo, in quanto la revoca avviene con un atto materiale del testatore. |
Redazione di un nuovo testamento olografo | Zero costi notarili, poiché il testatore scrive, data e firma personalmente il nuovo testamento. |
Revoca mediante nuovo testamento pubblico (davanti al notaio) | Può oscillare tra 800 e i 2.000 €. |
Revoca mediante atto pubblico di revoca (non un nuovo testamento) | Può oscillare tra 200 e i 900 €. |
Revoca del testamento segreto depositato dal notaio | Può oscillare tra 100 e 500 €. |
Consulenza o revisione notarile per revoca complessa (più testamenti o beni rilevanti) | Può oscillare tra 1.000 e i 2.500 € |
Sì. Il testatore può revocare un testamento olografo distruggendolo, cancellandolo o redigendo un nuovo testamento che lo sostituisca.
Sì. Può essere revocato con un nuovo testamento o con un atto pubblico di revoca davanti a un notaio e due testimoni.
La revoca espressa è dichiarata esplicitamente dal testatore. La revoca tacita avviene invece quando un nuovo testamento contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti.
In tal caso, l’eredità sarà devoluta secondo le regole della successione legittima, cioè agli eredi legittimi previsti dalla legge.
Sì, se è certo che sia stato lui a distruggerlo con l’intenzione di revocarlo. In caso contrario, la revoca può essere contestata.
Vale l’ultimo testamento, ma solo per le disposizioni incompatibili con il precedente; le altre restano valide.
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