Quando si parla di testamento è importante cercare di comprendere anche cosa lo stesso può contenere. Siamo abituati a pensare che possano essere trasmessi, tramite successione, soltanto dei beni materiali, come ad esempio somme di denaro oppure immobili. Questo è senza dubbio vero. Si parla, infatti, a tal proposito di contenuto patrimoniale del testamento. In tal senso, il testatore, a seconda della massa ereditaria di cui dispone, potrebbe ad esempio attribuire un immobile ad un erede e una somma di denaro a un altro erede. Lo stesso discorso vale anche per i legati. Il contenuto del testamento è, in questo caso, tipico.
Vi sono, però, anche disposizioni testamentarie il cui contenuto non è patrimoniale. Si parla, ad esempio, di contenuto atipico quando il testamento contiene disposizioni non patrimoniali. I casi più comuni di contenuto atipico sono:
In tutti questi casi, non ci sono riferimenti di carattere patrimoniale. La legge, dunque, ammette la possibilità di riconoscere un figlio che è nato al di fuori del matrimonio attraverso un testamento. Non è specificata la tipologia di testamento che il testatore deve utilizzare. Questo significa che il testatore può riconoscere il proprio figlio sia tramite un testamento pubblico che olografo oppure segreto.
La legge riconosce diverse cause di indegnità a succedere. Ci riferiamo a tutte quelle circostanze in cui un soggetto, pur essendo un erede legittimo, è considerato non degno di succedere a causa di alcuni atti compiuti mentre il testatore era ancora in vita, come ad esempio il tentato omicidio o l'omicidio nei confronti del de cuius, del coniuge, di un ascendente oppure di un discendente. Sebbene meno gravi, sono anche altre le cause che possono rendere un soggetto indegno a succedere.
In ogni caso, il nocciolo della questione è che, attraverso una specifica disposizione testamentaria atipica, il testatore può riabilitare l'indegno. Si tratta, in sostanza, di un atto attraverso il quale il testatore concede il perdono all'indegno e, con esso, il diritto ad accedere alla quota di eredità che gli spetta. Ci sono, però, due tipo di riabilitazione dell'indegno:
La riabilitazione è totale quando avviene per espressa dichiarazione da parte del testatore, contenuta in un testamento o in un atto pubblico. Si parla, al contrario, di riabilitazione parziale quando non vi è una vera e propria riabilitazione in forma espressa ma il testatore, pur essendo a conoscenza della causa di indegnità, ha ugualmente incluso l'indegno nel testamento. In tale circostanza, l'indegno può succedere al testatore ma esclusivamente nei limiti della disposizione testamentaria. Di fatto, l'indegno in questo modo non viene riabilitato, pur ottenendo l'accesso ad un bene. Questo significa che egli non avrà diritto ad accedere alla propria quota di legittima e non potrà nemmeno esercitare l'azione di riduzione.
Non può essere considerata atipica nemmeno la designazione di un esecutore testamentario. Si tratta di una scelta che il testatore può compiere per accertarsi che vi sia qualcuno in grado di eseguire le disposizioni contenute nel testamento. Chiaramente, il testatore tenderà ad affidare questo incarico ad un soggetto di cui si fida. L'esecutore testamentario, una volta accettato l'incarico, potrà compiere in modo autonomo gli atti di ordinaria amministrazione. Dovrà, invece, richiedere l'autorizzazione del Tribunale per quanto concerne gli atti di straordinaria amministrazione.
Non ci sono limiti rispetto ai soggetti che potrebbero essere nominati come esecutori testamentari. È preferibile non nominare un erede. Meglio scegliere un soggetto non direttamente coinvolto nelle dinamiche ereditarie. Poiché l'esecutore testamentario dovrà comunque avrà un obbligo di rendicontazione sia nei confronti degli eredi che del Tribunale, potrebbe essere conveniente affidare l'incarico ad un professionista esperto in successioni, come un notaio oppure un avvocato.
Chiaramente, in questo caso bisognerà tenere conto dell'onorario del professionista ma il testatore, così come gli eredi, avranno la certezza che sarà un esperto a gestire la faccenda ereditaria fino a quando non verrà effettuata la divisione ereditaria. Addirittura, la legge ammette la possibilità per il testatore di nominare un sostituto dell'esecutore testamentario, qualora quest'ultimo dovesse venire a mancare o dovesse essere destituito da un giudice prima di portare a termine il proprio incarico.
Nell'ambito dei contenuti prettamente atipici delle disposizioni testamentarie è necessario fare riferimento anche alla designazione del tutore. Qui si entra in un ambito abbastanza complesso, legato al ruolo e alla responsabilità genitoriale. Ricordiamo, infatti, che il nostro ordinamento stabilisce che i genitori hanno l'obbligo di occuparsi del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei figli, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto un'indipendenza economica o, comunque, almeno fino alla maggiore età.
Potrebbe, purtroppo, capitare che entrambi i genitori vengano a mancare in una fase in cui il figlio non sia ancora autosufficiente. Spetta al Giudice Tutelare, in circostanze del genere, procedere con la nomina di un tutore. L'ultimo genitore che ha esercitato la potestà genitoriale ha, però, la possibilità di indicare il soggetto che potrebbe assolvere a tale funzione e, dunque, ad occuparsi dei suoi figli dopo la sua morte. La persona può essere designata dal genitore tramite testamento olografo, pubblico o attraverso una scrittura privata autenticata. Non vige l'obbligo per il testatore di designare come tutore un soggetto che sia parente del minore.
È giusto, anche da un punto di vista terminologico, distinguere tra designazione e nomina del tutore in quanto il testatore si limita a designare cioè ad indicare il nome del soggetto che dovrà agire da tutore ma resta in capo esclusivamente al Giudice Tutelare procedere con la nomina. Chiaramente, tale nomina non avverrà in automatico. Il giudice dovrà effettuare dei controlli per accertarsi che il soggetto designato sia idoneo e abbia una condotta ineccepibile, vista anche l'estrema delicatezza dell'incarico. Il giudice dovrà vigilare sull'operato del tutore anche dopo la nomina. Qualora infatti l'idoneità venga meno anche successivamente alla nomina, il giudice potrà procedere con la revoca dell'incarico.
Se nel testamento non è presente alcun riferimento circa la persona da nominare come tutore, sarà il Giudice ad occuparsi sia della designazione che della nomina, dando priorità ai soggetti più vicini alla cerchia familiare del tutore.
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